Art. 9.
(Comitato dei garanti e costituzione del seggio elettorale).

      1. Gli statuti dei partiti politici prevedono l'istituzione di un comitato dei garanti secondo modalità che assicurano la rappresentanza delle minoranze. Il comitato ha il compito di vigilare sull'organizzazione e sullo svolgimento delle elezioni primarie e sul rispetto dei regolamenti di cui agli articoli 5, comma 5, e 6, comma 6.

 

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      2. Il comitato dei garanti procede alla costituzione dei seggi elettorali che possono essere localizzati in strutture o in edifici individuati dalle amministrazioni comunali.
      3. Il comitato dei garanti procede, altresì, alla definizione di una lista di nomi di candidati e di candidate sottoposta alle elezioni primarie, secondo criteri determinati dagli statuti dei partiti politici. Ciascun elettore e ciascuna elettrice ha il diritto di votare per un solo candidato tra i nomi che compongono la lista.
      4. Il seggio elettorale è costituito da un numero dispari di componenti designati dai partiti politici richiedenti, salvo il presidente che è designato dall'ufficio elettorale competente. Il seggio elettorale è competente a effettuare lo spoglio e a decidere su tutte le questioni che insorgono durante lo svolgimento delle elezioni. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
      5. Lo scrutinio è effettuato pubblicamente dagli scrutatori designati, una volta concluse le operazioni di voto. Gli aspiranti candidati possono assistere allo scrutinio o nominare un proprio rappresentante per assistervi.
      6. I risultati dello spoglio effettuato ai sensi del comma 5 sono trasmessi all'ufficio elettorale competente insieme a una relazione del presidente del seggio circa la regolarità delle operazioni elettorali.
      7. L'ufficio elettorale competente decide in maniera definitiva su ogni ricorso relativo al regolare svolgimento delle elezioni primarie.